Cercametalli Fisher 1236-X2

Categoria: Giardinaggio Pulizia e Servizi | informazioni | allegati


Il cercametalli FISHER 1236-X2 è un cercametalli semi-professionale: si intende che la sua capacità di ricerca è molto buona, e che c'è la possibilità di effettuare regolazione professionali, ma senza un monitor digitale. E' stato ideato per la ricerca di oggetti sepolti anche di dimensioni minime a diverse profondità ed in presenza di terreni fortemente mineralizzati.

Il cercametalli utilizza la tecnologia costruttiva con componenti elettronici a montaggio superficiale ed un circuito digitale ad elevata tecnologia, questo consente di ottenere dallo strumento la massima flessibilità di impiego ed una strema precisione durante la fase di ricerca. Se utilizzato in maniera corretta il cercametalli vi accompagnerà per molti anni durante le vostre ore di svago o di lavoro consentendovi magari con un pizzico di fortuna di ritrovare un “tesoro” sepolto.

Attrezzatura complessa e con possibilità di configurazione avanzata, il cercametalli Fisher è comunque utilizzabile per rilevazione eccezionale grazie ai parametri base che permettono di effettuare ricerche in situazioni facili, ovvero dove vi sia un buon contrasto tra l'oggetto da cercare e l'ambiente di ricerca: ad esempio, un anello in un prato, un tombino sotterrato, una punta di fresa di trattore. Solitamente in questi casi le impostazioni base sono sufficienti ma, in caso di oggetti interrati o ricerche dove potrebbero esservi altri residui metallici, i parametri regolatori permetteranno di affinare la rilevazione.

CODICE ETICO E NORMATIVE

Prima di utilizzare il cercametalli accertarsi che non vi siano restrizioni o leggi locali che ne vietano l’utilizzo.
In generale, comunque, valutare di richiedere permessi o concessioni in aree private o in aree in cui si sia in dubbio sulla relativa proprietà o gestione.
Operare con buon senso e rispetto della proprietà e della natura, soprattutto durante l'eventuale scavo per recuperare il materiale individuato, ripristinando il terreno e senza scavarlo continuativamente e in maniera priva di criterio.
Nel caso di oggetti di valore artistico, storico, archeologico, contattare gli enti locali responsabili, i carabinieri, o un responsabile di belle arti.
Bisogna fare molta attenzione alle legislazione che può essere interessata da qualsiasi utilizzo del metal detector. Infatti la legge è chiara sul dire che l'oggetto smarrito ha comunque un proprietario e il ritrovamento non costiuisce acquisizione di proprietà; definisce gli oggetti di interesse archeologico; definisce i limiti di ricerca e i doveri implicati da una qualsiasi scoperta; limita le zone aperte per evitare di trovare folle di improvvisati Indiana Jones.
Segnaliamo alcuni approfondimenti normativi tratti da LaLeggePerTutti.it
I beni archeologici rinvenuti attraverso l’utilizzo dei metal detector vanno consegnati entro ventiquattro ore all’Ufficio della Soprintendenza territorialmente competente, al Comune o all’autorità di pubblica sicurezza. Il ritrovatore deve provvedere alla loro conservazione; le spese eventualmente affrontate per la custodia e la rimozione sono rimborsate dal Ministero.
[...] La legge stabilisce il divieto assoluto di utilizzare metal detector nei pressi delle aree archeologiche. Non solo: [...] è vietata la ricerca anche nelle zone con vincoli paesaggistici, come ad esempio i boschi o i parchi nazionali.
Cercare con il metal detector, quindi, in teoria, è legale, purché la ricerca sia fatta nel rispetto dei limiti della legge. Si consiglia sempre di verificare, prima di cominciare le ricerche, che il luogo prescelto non sia soggetto a particolari vincoli, così da non andare incontro a sanzioni.
Infine, vanno ricordate le normali regole sulla restituzione degli oggetti smarriti, per le quali ogni bene rinvenuto e di proprietà di altri va consegnato alle autorità competenti.
In un altro articolo sempre di LaLeggePerTutti.it troviamo anche un approfondimento riguardante il ritrovamento di cose in generale: posto che lo smarrimento non equivale alla perdita di proprietà, un oggetto ritrovato va sempre presunto come smarrito poiché l'eventuale volontario abbandono va provato, da cui il divieto di appropriarsene.
La legge prevede che chi trova un oggetto, indipendentemente dal suo valore o dalla sua preziosità, deve consegnarlo senza ritardo al sindaco del luogo in cui lo ha trovato. Il sindaco, a sua volta, dovrà rendere nota questa consegna mediante la pubblicazione di un apposito avviso. Solo se, trascorso un anno dal ritrovamento, nessuno lo reclama, allora l’oggetto diventerà di proprietà di chi lo ha ritrovato.
Impossessarsi di una cosa di valore reperita casualmente è un comportamento che in passato poteva integrare il reato di appropriazione di cose smarrite, ora trasformato in illecito civile con sanzioni pecuniarie.

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